DOPING
Disciplina e tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping.
Il nuovo decreto ministeriale.
del 24-09-2003 e successive modifiche.
Il Decreto Ministeriale anti-doping, creato per contrastare il fenomeno del doping nelle attività sportive, è ora operativo.
Anche se ideato con altri intenti, esso finisce per riguardare anche le prescrizioni galeniche / magistrali adoperate in dietologia.
Infatti, il fine del legislatore è:
1. monitorare e controllare la produzione e la prescrizione di farmaci che potrebbero essere adoperati, impropriamente, per esaltare le capacità sportive degli atleti.
2. preservare gli atleti dalla possibilità di risultare positivi ai controlli anti-doping, in seguito alla ignara assunzione di farmaci ed integratori (anche da banco, dispensabili senza prescrizione medica).
A tal fine il ministero ha compilato una lista di farmaci il cui impiego puo' essere considerato sempre, o in particolari concentrazioni nel sangue, doping.
Per tali farmaci il decreto inserisce le seguenti novità:
-La validità (durata) delle ricette mediche riguardanti prescrizioni di farmaci (sia specialità farmaceutiche che preparazioni magistrali) contenuti nell’allegato al decreto (in allegato a questo articolo), scende da 90 a 30 giorni.
- In caso di specialità farmaceutica, l’industria produttrice, ha l’obbligo di riportare in etichetta la seguente frase: «Contiene sostanze il cui impiego e' considerato doping ai sensi della legge n. 376/2000» e un pittogramma specificato dettagliatamente nel decreto
-il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo «Avvertenze speciali» la frase: «Per chi svolge attivita' sportiva: l'uso del farmaco senza necessita' terapeutica costituisce doping: puo' determinare effetti dopanti e causare anche per dosi terapeutiche positivita' ai test anti-doping».
-In caso di prescrizione magistrale, il farmacista ha lo stesso obbligo di etichettatura
-In caso di preparazione magistrale la ricetta medica diventa automaticamente “non ripetibile” con l’obbligo del ritiro, da parte del farmacista, all’atto della consegna del prodotto prescritto.
-I farmacisti hanno l’obbligo, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di comunicare al ministero, su supporto cartaceo e informatico, le quantità prodotte e vendute di ogni singolo farmaco (farmacovigilanza) riguardanti l’anno precedente.


farmaci doping
allegato II del Decreto Ministeriale 24-09-2003
(elenco delle sostanze sottoposte a monitoraggio intensivo)